Dal 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825 è pienamente applicabile in Italia e non esiste deroga per le confezioni già prodotte e distribuite. C’è però una buona notizia per chi ha iniziato ad adeguarsi prima della scadenza.
Roma, 3 settembre 2026 — Cosa succede alle confezioni già stampate, ai prodotti già distribuiti, alle decine di migliaia di pezzi fermi a magazzino quando il 27 settembre prossimo la Direttiva (UE) 2024/825 diventerà pienamente applicabile? La Commissione europea ha chiarito che sebbene non esiste deroga per le confezioni già prodotte e distribuite prima della scadenza, le autorità nazionali potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli, proporzionati e documentati compiuti per conformarsi, anche per i prodotti già nella catena distributiva. Chi si muove a ottobre, a violazione già contestabile, avrà molti meno margini per dimostrare di essersi attivato tempestivamente.
L'Osservatorio VEGANOK analizza le implicazioni concrete per le aziende con magazzini pieni e ristampe da pianificare, per supportare le aziende del settore vegan e plant-based.
Nessuna deroga: cosa implica?
Le FAQ pubblicate dalla Commissione sono esplicite: dal 27 settembre 2026 le nuove regole su claim ambientali ed etichette di sostenibilità si applicano anche ai prodotti esistenti, confezioni già fabbricate, già ordinate, già distribuite o già presenti sugli scaffali prima di quella data.
Una confezione stampata due anni fa con un bollino vegan autoprodotto che funge da etichetta di sostenibilità, o come garanzia riferita a caratteristiche ambientali o sociali senza poggiare su un sistema di certificazione conforme, è a rischio dal 27 settembre, indipendentemente da quando è stato stampato.
La norma non si applica al solo packaging fisico, si applica a tutta la comunicazione commerciale che raggiunge il consumatore: sito web, e-commerce, cataloghi, schede prodotto per i retailer, materiali espositivi, post sui social media. Tutti i touchpoint in cui il prodotto viene presentato con un claim o un simbolo vegan, vegetarian o plant-based non cnforme rientrano nel perimetro della Direttiva.
Per non incorrere in sanzioni, per le aziende adeguarsi alla direttiva significherebbe dover ritirare dal mercato decine di migliaia di confezioni, ripensare e produrre un nuovo il packaging, re-imballare la merce in magazzino, ristampare cataloghi, rivedere il sito web e i canali social, rifare i materiali espositivi già presenti nei punti vendita, schede prodotto online e rivedere le campagne già pianificate.
Ma c’è una buona notizia.
Gli sforzi documentati contano
La Commissione europea ha introdotto nelle FAQ di giugno un principio che le aziende possono sfruttare per evitare sanzioni: le autorità nazionali, nel decidere come intervenire sui casi concreti, potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dall'azienda per conformarsi.
Il principio vale anche per i prodotti già presenti nella catena distributiva, considerando proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. Le autorità della rete europea CPC hanno elaborato un'intesa comune dedicata alla gestione dello stock esistente, per favorire un approccio coerente tra i diversi Paesi.
Va però chiarito che gli sforzi ragionevoli non sostituiscono la conformità. Non esiste deroga. Al 27 settembre un claim, o un'etichetta di sostenibilità, deve poggiare su un sistema di certificazione conforme, oppure essere rimosso, coperto, corretto o specificato in modo adeguato.
Gli sforzi ragionevoli si basano sulla documentazione che attesta che il percorso di adeguamento sia stato avviato prima della scadenza. Fanno fede ad esempio gli ordini di ristampa dei materiali cartacei, la produzione di adesivi correttivi, le comunicazioni con i distributori, le richieste di certificazione presso terze parti o le richieste di valutazioni preliminari che precedono la certificazione.
"Un percorso di adeguamento avviato, documentato e in corso di esecuzione è un argomento concreto davanti a un'autorità. L'inerzia non lo è. E in quella valutazione, la differenza la fa ciò che l'azienda può dimostrare." — Laura Serpilli, Direttrice Osservatorio VEGANOK.
Cosa si può fare per non ristampare tutto
Le FAQ di giugno indicano alcune soluzioni pratiche che le aziende possono valutare per adeguare alla direttiva i prodotti in commercio: coprire o correggere i claim non conformi con adesivi, oppure aggiungere informazioni integrative al punto vendita. La misura correttiva dipende dal tipo di comunicazione e messaggio veicolato, ad esempio un claim generico può richiedere una specificazione chiara e visibile sulla confezione o presso il punto vendita; un'etichetta di sostenibilità privata non conforme può invece dover essere rimossa, coperta o sostituita.
Sono soluzioni temporanee e meno costose di una ristampa completa, più attuabili nel poco tempo che resta per adeguarsi, ma richiedono una chiara comprensione della violazione che contengono. Le aziende devono, infatti, capire prima di agire quali elementi del proprio packaging, sito, catalogo e materiali commerciali sono a rischio; per evitare un intervento inutile e sanzionabile. Ad esempio un adesivo messo nel punto sbagliato, o un'integrazione che non risolve il problema di fondo, non costruisce alcuna protezione.
Prima di intervenire, serve una valutazione di packaging, claim, simboli, loghi, sito e materiali commerciali. Solo dopo la verifica si può stabilire quale intervento risolve il profilo di non conformità.
C’è un’opzione più economica, in particolare per le aziende che comunicano l'identità vegan dei propri prodotti, che offre una soluzione permanente senza dover intervenire sullo stock e la merce in commercio con adesivi o ristampe, ossia dotarsi di un sistema di certificazione conforme ai requisiti che la Direttiva prevede. Nella fattispecie della Certificazione VEGANOK, una verifica indipendente di terza parte, con requisiti pubblici e consultabili, con titolare dello schema e verificatore giuridicamente separati.
Un percorso di certificazione avviato adesso non garantisce la conformità al 27 settembre sullo stock esistente, ovviamente, per via dei tempi tecnici di verifica dell’ente certificatore e i tempi di ristampa dei materiali, ma consente all'azienda di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare, in caso di un controllo, di essersi attivata prima della scadenza.

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